Leggiamo nel blog di Domenico Mollica che la seconda novità del Decreto Semplificazioni riguarda le procedure sopra soglia comunitaria, in riferimento a quei lavori di importo superiore ai 5.350.000,00 € e a quei servizi e forniture per settori ordinari/speciali di importo superiore ai 214.000,00/428.000,00 € per quanto riguarda i tempi da rispettare per le relative procedure di affidamento. Proprio in questo settore, il decreto ha previsto i tempi massimi per l’aggiudicazione, definiti in 6 mesi dalla determina di indizione, ma il periodo può essere ridotto in fase di gara qualora, senza necessità di una motivazione, si concretizzino casi di grande urgenza.
Invece, le procedure in atto che si sarebbero dovute presentare entro il 22 febbraio 2020, sono state sottoposte ad un differimento, per cui il provvedimento di aggiudicazione deve essere adottato entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, è previsto che la responsabilità è affidata al RUP o all’operatore economico. Le novità non sono finite. Infatti, il Decreto Semplificazioni prevede anche una variazione nella disciplina dei contratti pubblici per la fase di esecuzione.
Per quanto riguarda gli appalti di lavori, scrive Domenico Mollica sul blog di Consorzio Valori, si procede con il riconoscimento di un SAL entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto convertito, denominato SAL accelerato, anche derogando le clausole presenti nel contratto. L’eventuale spesa affrontata per i costi superiori sostenuti dall’impresa per migliorare la sicurezza nel primo SAL utile. Anche l’adeguamento alle misure di contenimento è sottoposto ad un periodo di proroga, catalogato come “causa di forza maggiore”, secondo quanto disposto dall’articolo 107 del Codice dei Contratti Pubblici. Il Decreto Semplificazione, inoltre, reintroduce un importante strumento, il collegio consultivo tecnico. Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, le Stazioni appaltanti devono riunire ed istituire un collegio consultivo tecnico, che dovrà occuparsi dei lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Il comitato, allora, va formato prima dell’avvio dell’esecuzione o non oltre dieci giorni da tale data, oppure entro trenta giorni, in caso di contratti la cui esecuzione sia già avviata. Il comitato consultivo tecnico ha funzioni inerenti alla sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono nascere nel corso dell’esecuzione.
Esso è costituito da 3 membri, mentre ne sono richiesti 5 per gli appalti complessi. Il parere del Comitato, fatta eccezione un diverso accordo tra i partecipanti, assume la caratteristica di lodo contrattuale. Per i contratti sottosoglia comunitaria, l’esistenza del comitato non è vincolante, poiché diventa facoltativa. Il Decreto Semplificazioni, poi, ha inserito nuove regole operative per le Stazioni appaltanti, che toccano ambiti particolarmente stringenti. Si tratta delle ispezioni legate all’antimafia, delle modalità o procedure di esame delle offerte di gara e della disciplina che regolamenta le centrali di committenza. Ogni ente è chiamato ad approvare, chiudere o autorizzare contratti e subcontratti in relazione ai diversi lavori, per le ispezioni antimafia e in base ad un’informativa antimafia provvisoria. L’informativa liberatoria si potrà rilasciare dopo una semplice consultazione delle banche dati, anche nell’ipotesi in cui il soggetto verificato non è stato sottoposto al censimento. La Pubblica Amministrazione dà benefici economici anche nel caso in cui la documentazione antimafia manchi, poiché magari non fruibile nell’immediato nella banca dati nazionale. La seconda novità riguarda l’esame delle offerte di gara. Infatti, anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2021 (a differenza del termine precedente fissato per il 31 dicembre 2020), si applica la normativa che già disciplina i settori speciali. La legislazione in tema è contenuta nell’art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici. Quest’ultima prevede che le Stazioni Appaltanti, riguardo solo alle procedure aperte, debbano effettuare l’esame delle offerte economiche prima di verificare l’idoneità dei concorrenti. La normativa che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono effettuare acquisti di lavori, servizi e forniture non trova applicazione per le centrali di committenza, almeno fino al 31 dicembre 2021.